Convenzione›Titolo II
Art. 24
In vigore dal 23 nov 1978
In caso di morte di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza è tenuto:
a) a consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso;
b) a non prelevare diritti di successione o di trasferimento statali, regionali o comunali sui beni mobili che si trovano nello Stato di residenza unicamente in relazione al soggiorno in detto Stato del defunto nella qualità di membro dell'Ufficio consolare o di membro della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-24