Convenzione›Titolo II
Art. 26
In vigore dal 23 nov 1978
1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali.
Nel comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e con altri uffici consolari dello Stato di invio, dovunque si trovino, l'Ufficio consolare può impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'Ufficio consolare può installare e utilizzare una stazione radio trasmittente soltanto con il consenso dello Stato di residenza.
2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare è inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni.
3. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei segni esterni visibili indicanti la loro natura e non possono contenere che la corrispondenza ufficiale, nonché documenti od oggetti destinati esclusivamente all'uso d'ufficio.
4. La valigia consolare non deve essere nè aperta, nè trattenuta.
Tuttavia, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno fondati motivi per ritenere che la valigia contiene oggetti diversi dalla corrispondenza ufficiale o dai documenti od oggetti destinati esclusivamente all'uso d'ufficio, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da parte di un rappresentante autorizzato dello Stato di invio. Se le autorità del detto Stato si oppongono a tale richiesta, la valigia è rinviata al suo luogo di origine.
5. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aereo civile che deve giungere ad un punto di entrata autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non è considerato come corriere consolare. In base ad intese con le autorità locali competenti, l'Ufficio consolare può incaricare uno dei suoi membri di ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dal comandante della nave o dell'aereo o a rimetterla a questi.
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