ConvenzioneTitolo III

Art. 31

In vigore dal 23 nov 1978
I funzionari consolari hanno il diritto: a) di registrare i cittadini dello Stato di invio; b) di rilasciare ai cittadini dello Stato di invio dei passaporti o altri titoli di viaggio e di rinnovarli; c) di rilasciare i visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio e di rinnovarli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-31

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo