Convenzione›Titolo III
Art. 31
In vigore dal 23 nov 1978
I funzionari consolari hanno il diritto:
a) di registrare i cittadini dello Stato di invio;
b) di rilasciare ai cittadini dello Stato di invio dei passaporti o altri titoli di viaggio e di rinnovarli;
c) di rilasciare i visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio e di rinnovarli.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-31