Convenzione›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 23 nov 1978
1. Gli edifici o parti di edifici ed il terreno relativo che sono utilizzati esclusivamente a fini consolari sono inviolabili.
Le autorità dello Stato di residenza non possono penetrarvi senza l'accordo del capo dell'Ufficio consolare, del capo della missione diplomatica dello Stato di invio o della persona designata da uno di essi.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei riguardi della residenza del capo dell'Ufficio consolare, a condizione che questa sia destinata esclusivamente a tal fine e che si trovi nello stesso edificio nel quale sono situati i locali consolari.
2. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano occupati o danneggiati o per impedire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o la sua dignità diminuita.
3. I locali consolari, il loro arredamento e i beni dell'Ufficio consolare, nonché i suoi mezzi di trasporto non possono essere oggetto di alcuna forma di requisizione a fini di difesa nazionale o di utilità pubblica. Nel caso in cui una espropriazione fosse necessaria a tali stessi fini verrà adottata ogni disposizione appropriata allo scopo di evitare che sia recato ostacolo all'esercizio delle funzioni consolari, ed un indennizzo pronto adeguato ed effettivo sarà versato allo Stato di invio.
Storico versioni
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