ConvenzioneTitolo II

Art. 12

In vigore dal 23 nov 1978
1. Lo Stato di residenza deve sia facilitare nell'ambito delle sue leggi e regolamenti l'acquisto nel suo territorio da parte dello Stato di invio dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia aiutare lo Stato di invio a procurarsi i locali in un'altra maniera. 2. Esso deve egualmente, se è necessario, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere abitazioni convenienti per i suoi membri.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-12

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