ConvenzioneTitolo II

Art. 16

In vigore dal 23 nov 1978
1. Lo Stato di invio può rinunciare ai privilegi e immunità previsti agli nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare. 2. La rinuncia deve sempre essere espressa, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 3. Se un funzionario consolare o impiegato consolare inizia una procedura, in una materia nella quale beneficerebbe dell'immunità di giurisdizione, in virtù dell', egli non può invocare l'immunità di giurisdizione nei confronti di ogni domanda riconvenzionale direttamente connessa alla domanda principale da esso proposta. 4. La rinuncia all'immunità di giurisdizione per una azione civile o amministrativa non implica la rinuncia all'immunità relativamente alle misure di esecuzione del giudizio per le quali è necessaria una rinuncia distinta.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-16

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