Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 30 giu 1978
.
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene
rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente Protocollo.
2. Allo scopo di verificare se le condizioni di cui al paragrafo I
sono soddisfatte, le autorità doganali hanno la facoltà di esigere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.
3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione
vigilare a che i moduli di cui all' siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla designazione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la destinazione delle merci deve essere effettuata senza interlinee.
Qualora tale parte non sia completamente occupata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata mediante linee trasversali.
4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella
parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.
Storico versioni
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