Protocollo n. 2›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera
b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti:
a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di
classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;
b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B
dell'Allegato III.
Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della Nomenclatura
di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali.
2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di
percentuale limita, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al più elevato dei due tassi, se essi sono differenti.
3. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera
b), e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria:
a) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le
merci durante il trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita,
classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le
riunioni di colli;
ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi,
nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazioni di condizionamento;
d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi,
etichette, o altri segni distintivi similari;
e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti,
quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo, per poter essere considerati originari;
f) la semplice riunione di parti di oggetti per costituire un
oggetto completo;
g) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a)
ad f);
h) la macellazione degli animali.
Storico versioni
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