Protocollo n. 2Titolo I

Art. 3

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III. Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali. 2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale limita, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al più elevato dei due tassi, se essi sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli; ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazioni di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo, per poter essere considerati originari; f) la semplice riunione di parti di oggetti per costituire un oggetto completo; g) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad f); h) la macellazione degli animali.
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