Protocollo n. 2Titolo I

Art. 5

In vigore dal 30 giu 1978
. 1) Ai fini dell'applicazione dell', sono considerati direttamente trasportati dal Libano nella Comunità o dalla Comunità in Libano, i prodotti originari il cui trasporto viene effettuato senza l'attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari del Libano o della Comunità, in una sola spedizione, può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli delle parti contraenti, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche, che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o del paese in cui è stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, è fornita presentando alle autorità doganali competenti nella Comunità o in Libano: a) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale è stato attraversato il paese di transito; b) o un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente: la descrizione esatta delle merci; la data dello scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate; la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci; c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-5-2

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