AccordoTitolo I

Art. 5

In vigore dal 30 giu 1978
. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-a-5

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