Accordo›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 30 giu 1978
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1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo.
Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione.
2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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