Protocollo n. 2Titolo II

Art. 7

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci alle quali si riferisce, quand'esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui è stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Questa domanda è redatta in base al formulario che figura nell'Allegato V del presente Protocollo e che è compilato conformemente a quest'ultimo. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo qualora possa costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'Accordo. 5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.
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