Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 30 giu 1978
.
Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato
alle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-12-2