Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 30 giu 1978
.
1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati
alle autorità doganali dello Stato di importazione, dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all', possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a casi di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato
d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-13-2