Protocollo n. 2Titolo II

Art. 10

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta, congiuntamente alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
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