Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo
o ad un suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta, congiuntamente
alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-10-2