Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 15
In vigore dal 30 giu 1978
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La sostituzione di uno o di alcuni certificati di circolazione
delle merci EUR. 1 con uno o alcuni altri certificati EUR. 1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale in cui si trovano le merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-15-2