Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 30 giu 1978
.
Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere
presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio doganale dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-11-2