Protocollo n. 2Titolo II

Art. 9

In vigore dal 30 giu 1978
. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è redatto in base al formulario che figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tale formula è stampata in una o più lingue nelle quali è redatto l'Accordo. Il certificato è compilato in una di queste lingue e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se è compilato a mano, deve essere scritto con l'inchiostro ed in stampatello. Il certificato deve avere un formato di millimetri 210 x 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più per la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi al metro quadrato. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
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