Protocollo n. 2›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 30 giu 1978
.
Quando gli elenchi A e B, di cui all', prevedono che le
merci ottenute in Libano o nella Comunità siano considerate originarie dei medesimi solo a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:
da un lato,
per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata
l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;
per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata:
il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel
territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione;
dall'altro,
il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle
imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-4-2