Protocollo n. 2›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 30 giu 1978
.
Sono considerati "totalmente ottenuti" in Libano o nella Comunità,
ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a):
a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo
marino od oceanico;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti
dal mare con loro navi;
g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro naviofficina,
esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto
al recupero delle materie prime;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni
manifatturiere ivi effettuate;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti
indicati alle lettere da a) ad i).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-2-2