Protocollo n. 2Titolo I

Art. 2

In vigore dal 30 giu 1978
. Sono considerati "totalmente ottenuti" in Libano o nella Comunità, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a): a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro naviofficina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero delle materie prime; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) ad i).
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