Protocollo n. 2Titolo I

Art. 1

In vigore dal 30 giu 1978
PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA . Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, purchè siano stati trasportati direttamente ai sensi dell', sono considerati: 1. Prodotti originari del Libano: a) i prodotti totalmente ottenuti in Libano; b) i prodotti ottenuti in Libano e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Libano, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente Protocollo, sono originari della Comunità. 2. Prodotti originari della Comunità: a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità; b) i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'. Tale condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari del Libano, ai sensi del presente Protocollo. I prodotti enumerati nell'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.
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