Protocollo n. 2›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 30 giu 1978
PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
.
Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, purchè siano stati
trasportati direttamente ai sensi dell', sono considerati:
1. Prodotti originari del Libano:
a) i prodotti totalmente ottenuti in Libano;
b) i prodotti ottenuti in Libano e per la cui fabbricazione
sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Libano, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'.
Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente Protocollo, sono originari della Comunità.
2. Prodotti originari della Comunità:
a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità;
b) i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione
sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'. Tale condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari del Libano, ai sensi del presente Protocollo.
I prodotti enumerati nell'elenco C dell'Allegato IV sono
temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-1-2