Protocollo n. 1›Titolo III
Art. 12
In vigore dal 30 giu 1978
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1 Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla
Comunità, alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del Libano.
2. Per favorire la partecipazione delle imprese libanesi
all'esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese libanesi, può essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunità, una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte.
Detta procedura accelerata può essere organizzata per bandi di
gara la cui stima è inferiore a 1.000.000 di unità di conto europee.
3. In casi eccezionali può essere decisa di comune accordo la
partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunità.
Inoltre, la partecipazione di paesi terzi può essere decisa nelle
stesse condizioni, quando la Comunità partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.
Storico versioni
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