Protocollo n. 1Titolo III

Art. 9

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità ed il Libano definiscono di comune accordo gli - obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorità fissate nel piano di sviluppo del Libano. Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica del Libano ovvero negli obiettivi e nelle priorità fissati dal suo piano di sviluppo. 2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dal Libano o da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-9

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