Protocollo n. 1Titolo III

Art. 8

In vigore dal 30 giu 1978
. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) in genere: lo Stato libanese; b) con l'accordo dello Stato libanese, per progetti ed azioni da esso approvati: gli organismi pubblici di sviluppo del Libano; gli organismi privati che operano in Libano per lo sviluppo economico e sociale; le imprese che svolgano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in società a norma della legislazione libanese; le associazioni di produttori cittadini libanesi o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi; i borsisti e tirocinanti inviati dal Libano nel quadro delle azioni di formazione di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-8

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