Protocollo n. 1›Titolo III
Art. 8
In vigore dal 30 giu 1978
.
Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:
a) in genere:
lo Stato libanese;
b) con l'accordo dello Stato libanese, per progetti ed azioni da
esso approvati:
gli organismi pubblici di sviluppo del Libano;
gli organismi privati che operano in Libano per lo sviluppo
economico e sociale;
le imprese che svolgano la loro attività secondo metodi di
gestione industriale e commerciale, costituite in società a norma della legislazione libanese;
le associazioni di produttori cittadini libanesi o, in mancanza
di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi;
i borsisti e tirocinanti inviati dal Libano nel quadro delle
azioni di formazione di cui all'.
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