Protocollo n. 1Titolo III

Art. 3

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. L'importo complessivo di cui all' è utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue: progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica del Libano e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del settore agricolo, cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dal Libano, azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione. 2. Gli aiuti della Comunità sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-3

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