Protocollo n. 1›Titolo III
Art. 2
In vigore dal 30 giu 1978
.
1. Ai fini di cui all' e per un periodo che scadrà il 31
ottobre 1981, potrà essere impegnato un importo complessivo di 30 milioni di unità di conto europee a concorrenza di:
a) 20 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti
della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata "Banca", concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto;
b) 2 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti a
condizioni speciali;
c) 8 milioni di unità di conto europee sotto forma di aiuti non
rimborsabili.
Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di
rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera b).
2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a) fruiscono, in linea
generale, di abbuoni d'interesse del 2 per cento, come massimo finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera c).
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