Protocollo n. 1›Titolo III
Art. 4
In vigore dal 30 giu 1978
.
Le condizioni di finanziamento o di partecipazione al finanziamento
dei progetti e delle azioni di cui all' sono determinate, tenendo conto delle disposizioni degli , secondo la natura e le caratteristiche particolari di ciascun progetto o azione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-4