Protocollo n. 1›Titolo III
Art. 6
In vigore dal 30 giu 1978
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1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a
condizioni di durata determinate, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito; fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all', paragrafo 2.
2. I prestiti a condizioni speciali saranno concessi per un periodo
di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse è fissato all'1 per cento.
3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o
di organismi appropriati libanesi, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunità, in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-6