Protocollo n. 1›Titolo III
Art. 15
In vigore dal 30 giu 1978
.
Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente
Protocollo; il Libano s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-15