Protocollo n. 1Titolo III

Art. 15

In vigore dal 30 giu 1978
. Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo; il Libano s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-15

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