Protocollo n. 1›Titolo III
Art. 16
In vigore dal 30 giu 1978
.
I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono
esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-16