Protocollo n. 2Titolo II

Art. 6

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Protocollo, è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purchè si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore unitario non superi le 1.000 unità di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente Protocollo può essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'Allegato VI del presente Protocollo. L'unità di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le Parti contraenti si metteranno in rapporto in sede di Consiglio di cooperazione per ridefinire il valore in oro. 2. Fatto salvo l', paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, rientrante nei capitoli 84 ed 85 della Nomenclatura di Bruxelles è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come un solo articolo e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale, può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi, ed il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi oppure non è fatturato a parte, sono considerati costituenti un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Storico versioni

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