Protocollo n. 2Titolo II

Art. 16

In vigore dal 30 giu 1978
. Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'Allegato VI, è compilato dall'esportatore o, sotto sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'Accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari", l'esportatore può indicare nella rubrica "Osservazioni" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo. Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi il metro quadro. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. È redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale. Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.
Storico versioni

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