Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Sono ammesse, quali prodotti originari, senza che occorra
presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, semprechè si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione del presente Protocollo e purchè non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le
importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
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