Protocollo n. 2Titolo II

Art. 18

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Le merci spedite dalla Comunità o dal Libano per un'esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Libano o nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purchè soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunità o del Libano e purchè alle autorità doganali sia fornita la prova: a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunità o del Libano nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Libano o nella Comunità; c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione, o immediatamente dopo, in Libano o nella Comunità, nello Stato in cui sono state inviate all'esposizione; d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi da quelli dimostrativi a tale esposizione. 2. Alle autorità doganali deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. Alla occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare su la natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.
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