Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 18
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Le merci spedite dalla Comunità o dal Libano per un'esposizione
in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Libano o nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purchè soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunità o del Libano e purchè alle autorità doganali sia fornita la prova:
a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della
Comunità o del Libano nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;
b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un
destinatario in Libano o nella Comunità;
c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione, o
immediatamente dopo, in Libano o nella Comunità, nello Stato in cui sono state inviate all'esposizione;
d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le
merci non sono state utilizzate per scopi diversi da quelli dimostrativi a tale esposizione.
2. Alle autorità doganali deve essere presentato, nelle condizioni
normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione.
Alla occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare su la natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.
3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o
manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.
Storico versioni
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