Protocollo n. 2Titolo II

Art. 21

In vigore dal 30 giu 1978
. Il Libano e la Comunità prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-21

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