Protocollo n. 2Titolo II

Art. 26

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. La Comunità ed il Libano prendono tutte le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci EUR. 1, nonché i formulari EUR. 2, possano essere presentati, in conformità degli del presente Protocollo, a decorrere dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo. 2. I certificati di modello A.RL. 1, ed i formulari A.RL. 2, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1978, alle condizioni previste dal presente Protocollo. 3. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, ed i formulari EUR. 2, stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo e non conformi ai modelli di cui agli Allegati V e VI del presente Protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, alle condizioni previste dal presente Protocollo.
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