Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 23
In vigore dal 30 giu 1978
.
Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far
ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigono o facciano redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-23