Accordo

Art. 23

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Le Parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi. 2. Il Libano ha facoltà di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'affetto equivalente, e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunità o destinati alla stessa, qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunità. Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-a-23

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