Accordo
Art. 23
In vigore dal 30 giu 1978
.
1. Le Parti contraenti si comunicano, al momento della firma del
presente Accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi.
2. Il Libano ha facoltà di introdurre nel suo regime degli scambi
nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'affetto equivalente, e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunità o destinati alla stessa, qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunità.
Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in
sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-a-23