Accordo
Art. 20
In vigore dal 30 giu 1978
.
1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza
dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunità può modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'Accordo.
In tal caso la Comunità tiene conto, in modo appropriato, degli
interessi del Libano.
2. Qualora la Comunità, in applicazione del paragrafo 1, modifichi
il regime istituito dal presente Accordo per i prodotti di cui all'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, essa concede per le importazioni originarie del Libano un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente Accordo.
3. Per l'applicazione del presente articolo, possono aver luogo
consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-a-20