Accordo
Art. 21
In vigore dal 30 giu 1978
.
1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari del Libano, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi
doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-a-21