Accordo
Art. 22
In vigore dal 30 giu 1978
.
1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio
frontaliero, il Libano concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di
istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio.
3. Inoltre il Libano può derogare alle disposizioni del paragrafo
1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica regionale o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-a-22