Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 30 giu 1978
.
1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell',
paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all', paragrafo 3 del presente Protocollo, l'esportatore deve:
indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il
certificato si riferisce,
attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al
momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.
2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori
di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.
I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle
seguenti menzioni: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UNDSTEDS EFTERFOLGENDE".
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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