Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 22
In vigore dal 30 giu 1978
.
Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente
titolo, il Libano e la Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo della autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi e delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-22