Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 24
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle
merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato, mediante campionamento, ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello
Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato d'esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.
Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del Titolo I
dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.
3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al
più presto alle autorità doganali dello Stato d'importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale.
Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra
tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità
doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.
Storico versioni
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