Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 29
In vigore dal 30 giu 1978
.
Le merci rispondenti alle disposizioni del Titolo 1 che, alla data
dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Libano, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, a condizione che venga presentato - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato A.RL. 1 rilasciato alle condizioni di cui all', paragrafo 2 o un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti giustificativi del trasporto diretto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-pn-29