Protocollo n. 2›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 30 giu 1978
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Allorquando gli elenchi A e B di cui all' dispongono che le merci ottenute in Marocco o nella Comunità siano considerate originarie soltanto alla condizione che il valore dei prodotti lavorati non superi una determinata percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:
- da un lato,
per quel che concerne i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;
per quel che concerne i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo verificabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione;
- dall'altro,
il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-4-2