Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata.
2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui è stato rilasciato.
3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Tale domanda è redatta sul formulario che figura all'Allegato V del presente Protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo.
4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato soltanto se può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'Accordo.
5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.
Storico versioni
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