Protocollo n. 2Titolo I

Art. 5

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafi 1, 2 e 3, sono considerati direttamente trasportati dal Marocco nella Comunità o dalla Comunità in Marocco, i prodotti originari il cui trasporto si effettua senza passare da territori diversi dal Marocco, dall'Algeria, dalla Tunisia o dalla Comunità. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari del Marocco, dell'Algeria, della Tunisia o della Comunità, consistente in una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopraindicati, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi territori sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o del paese in cui è stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano, eventualmente, soltanto operazioni di scarico e carico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, è fornita presentando alle autorità doganali competenti della Comunità o del Marocco: a) un titolo giustificativo del trasporto unico predisposto nel paese beneficiario di esportazione ed in base al quale è stato attraversato il paese di transito; b) o un'attestazione, rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente: - una descrizione esatta delle merci; - la data di scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione della nave impiegata; - la certificazione delle condizioni nelle quali è stata effettuata la sosta delle merci. c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-5-2

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