Protocollo n. 1›Titolo IV
Art. 17
In vigore dal 30 giu 1978
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Entro il quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere emanate in materia di cooperazione finanziaria e tecnica per un eventuale nuovo periodo.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-17