Protocollo n. 1›Titolo IV
Art. 15
In vigore dal 30 giu 1978
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Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo, il Marocco s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-15